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T.U. 13/01/2006
Art. 67 (Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare) (art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, comma 2, e allegato 6 d.lgs. n. 358 del 1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n. 157 del 1995;
art. 79, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. 2 Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l’invito a presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti elementi: a) gli estremi del bando di gara pubblicato; b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l’obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano; c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase di consultazione, nonché le lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalità di cui alla lettera b) del presente comma; d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall’invito, e secondo le stesse modalità stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42; e) i criteri di selezione dell’offerta, se non figurano nel bando di gara; f) i criteri e subcriteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione o ordine di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d’oneri o nel documento descrittivo. 3 Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non sono indicati nell’invito a partecipare al dialogo, bensì nell’invito a presentare l’offerta. Relazione all’articolo 67 L’art. 40.1., direttiva 2004/18 disciplina il contenuto dell’invito a presentare offerte nelle procedure ristrette, a negoziare nelle procedure negoziate pre vio bando, a partecipare al dialogo, nel caso del dialogo competitivo. Viene recepito fedelmente l’articolo 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18. La codificazione di tale articolo comporta l’abrogazione dell’art. 79, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999.
Art. 68 (Specifiche tecniche) (art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, d. lgs. n. 406 del 1991; art. 8, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 20, d.lgs. n. 157 del 1995;
art. 19, d.lgs. n. 158 del 1995; art. 16, comma 3, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII, figurano nel bando di gara, ovvero nel capitolato d’oneri. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. 2 Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza. 3 Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Cia- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. scun riferimento contiene la menzione “equivalente”; b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambienta li. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera
b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti; d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche. 4 Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 5 Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto. 6 L’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega alla richiesta di invito o, ove questa non sia prevista, all’offerta. 7 Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. 8 Nell’ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle for niture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distri butori e le organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 9 Nell’ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 10 Per “organismi riconosciuti” ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. 11 Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri. 12 A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall’espressione “o equivalente”. Relazione all’articolo 68 Le specifiche tecniche attengono al contenuto e alle modalità di formula- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. zione delle offerte. La nuova disciplina comunitaria delle specifiche tecniche, è in linea con quella recata dalle precedenti direttive, a suo tempo fedelmente recepite dall’Italia. Vengono recepiti fedelmente l’art. 23, direttiva 2004/18 e l’art. 34, direttiva 2004/17, aventi identica formulazione. Tale articolo è applicabile anche ai contratti sotto soglia, non essendo espressamente esclusa o derogata (cfr. circolare del dipartimento per le politiche comunitarie 29 aprile 2004, in g.u. 12 luglio 2004 “principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell’indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria”). La codificazione del presente articolo comporta l’abrogazione dell’art. 16, comma 3, d.p.r. n. 554 del 1999, meramente ripetitivo di norme primarie di derivazione comunitaria, nonché degli artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406 del 1991, lasciati in vita, a suo tempo, dal d.p.r. n. 554 del 1999.
Art. 69 (Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito) (art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17) 1 Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito, o nel capitolato d’oneri. 2 Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. 3 In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. 4 Sono consentite, da parte degli offerenti, soluzioni alternative equivalenti o migliorative, che sono valutate ai sensi dell’articolo 83 e dell’articolo 87. Relazione all’articolo 69 Vengono fedelmente recepiti l’art. 26, direttiva 2004/18 e l’art. 38, direttiva 2004/17, aventi identica formulazione. Si tratta di norma nuova, non contenuta nelle precedenti direttive. Sezione III – Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto
Art. 70 (Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte) (art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55; artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358 del 1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157 del 1995; artt. 79, comma 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, comma 1, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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